Statuto

ART.1

(Costituzione, denominazione e sede)

E’ costituita l’Associazione denominata “ Or Vajra Rei . Luce del diamante universale”, con sede a Carpi in via Leoni n 13.

La sede dell’Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Carpi, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopi e attività)

L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

L’Associazione si propone lo studio, la ricerca e la diffusione di scienze olistiche derivanti da tradizioni sia occidentali che orientali quali lo Yoga, il Reiki, la Kabala,il Tantra, la Meditazione e altre discipline similari tendenti al potenziamento del benessere psico fisico dell’individuo.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di diffondere quanto sopra descritto con corsi, conferenze, stage e tutti gli altri strumenti di informazione, nonché attraverso la collaborazione con Enti pubblici e/o privati, Associazioni e altri soggetti.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

L’Associazione:

- per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione;

- può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3

(Risorse Economiche)

L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi degli aderenti e dei privati;

b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;

e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

ART. 4

(Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.

ART. 5

(Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati che si impegnano ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Direttivo dell’Associazione con restituzione della tessera sociale.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

a) mancato versamento per un periodo di tre mesi della quota associativa annuale;

b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

c) persistenti violazioni degli obblighi statutari;

d) comportamento che arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

L’esclusione diventa operante dal momento della annotazione nel libro dei soci.

ART. 6

(Doveri e diritti degli associati)

I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

c) a versare la quota associativa annuale. Tale quota sarà determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e non potrà mai in ogni caso essere restituita.

I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

ART. 7

(Organi dell’Associazione)

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

ART. 8

(Assemblea)

L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 1 delega.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

a) approva il bilancio consuntivo;

b) nominati i componenti del Consiglio;

c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d) delibera l’esclusione dei soci;

e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice – Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni vengono effettuate dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 20 giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire ad almeno 1 giorno di distanza dalla prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

L’Assemblea ha luogo almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo.

L’Assemblea si riunisce inoltre ogni volta che il Consiglio Direttivo la ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione della materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Nel conteggio ogni socio ha un voto, qualunque sia l’importo versato o il valore dell’apporto conferito all’Associazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo solo gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio, nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione

Al Consiglio direttivo spetta pertanto di:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b) predisporre il bilancio consuntivo;

c) predisporre eventuali regolamenti interni;

d) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

e) deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione;

f) deliberare su recesso ed esclusione dei soci;

g) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l’attività sociale;

h) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (lettera, fax, e-mail) da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

Le sedute sono valide quando vi intervengo la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale a

cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza.

Tutti i verbali vengono conservati agli atti.

ART. 10

(Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice – Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

ART. 11

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, ha la responsabilità amministrativa e garantisce il servizio di tesoreria e in tale veste ha diritto di firma per i mandati di pagamento previa comunicazione al Presidente.

ART. 12

(Pubblicità e trasparenza degli atti sociali)

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 13

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo le operazioni di liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale o ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14

(Norma finale – rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.